Ma allora si può!
Ma allora si può!
Se Fioroni vuole salvare l’istruzione tecnica e professionale, perché non vuole salvare il tempo pieno?
Nel decreto
legge approvato dal Governo il 25 gennaio c’è scritto quanto segue:
“Fanno parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore i
licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all’articolo 191, comma 2 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, tutti finalizzati al conseguimento
di un diploma di istruzione secondaria superiore.”
Peccato però che l’articolo
191 del testo unico sia stato abrogato, fatta eccezione per il comma 7, dall’art.
31 del decreto
legislativo n° 226 del 17 ottobre 2005 (decreto superiori della Moratti).
Nel testo del decreto legge approvato dal Governo non c’è traccia
del ripristino dell’articolo 191 del testo unico, tanto meno
dell’esclusione della sua abrogazione da quelle previste dall’articolo
31 del decreto superiori.
Bel pasticcio! Si fa riferimento ad
una norma che non esiste più perché è stata abrogata. È come se
parlassimo di tempo pieno riferendoci all’articolo 130 del testo unico, ignorando completamente che tale articolo, e quindi il tempo pieno, è stato abrogato dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 (decreto materne, elementari e medie della Moratti).
A conferma della tesi appena esposta ci viene in soccorso il disegno di legge, che non è legge, approvato sempre il 25 gennaio dal Governo. All’art. 4 infatti c’è scritto quanto segue:
“Dalle
abrogazioni di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo
n.226 del 2005 sono escluse le disposizioni del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che fanno riferimento
agli istituti tecnici e professionali.”
Quindi sicuramente
le abrogazioni della Moratti non sono ancora state rimosse, altrimenti
non si spiegherebbe la presenza di tale articolo nel disegno di legge.
Ma allora si può!
Si può scrivere in una legge:
“Dalle
abrogazioni di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
n.59 del 2004 sono escluse le disposizioni del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che fanno riferimento al
tempo pieno.”
Si può scrivere in una legge:
“Dalle
abrogazioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n.59 del
2004 sono escluse le disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Il decreto legislativo n.59 del
2004 è abrogato”.
Si può scrivere in una legge:
“Dalle
abrogazioni previste dalla legge n. 53 e dai suoi decreti attuativi
sono escluse le disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . La legge n. 53 del 2003 è
abrogata, così come tutti i suoi decreti attuativi”.
Perché
allora molti tra coloro che sostengono l’attuale Governo hanno
continuato a dire che ciò che la Moratti ha abrogato non può essere
semplicemente ripristinato?
È chiaro che abrogare non è sufficiente, per questo infatti in Parlamento il 4 agosto 2006 è stata consegnata una legge popolare sulla scuola che abroga la riforma Moratti e delinea una scuola diversa anche da quella pre – Moratti.
Chiaramente è una questione di volontà, ma per il momento chi ci governa è parecchio svogliato.
Non ci siamo. Torniamo ad esserci.
Milano, 30 gennaio 2007
Mario Piemontese

